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Procedimento S.C.I.A. Edilizia

A partire dalla data odierna è reperibile sul sito della Reno Galliera, www.renogalliera.it, al seguente link: http://www.renogalliera.it/i-servizi/suap-servizi-alle-imprese/modulistica-unificata-per-ledilizia/s.c.i.a.-edilizia/, la modulistica relativa alla Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) (ex art. 5 del D.L. 70/11, convertito con L. 106/11).

La S.C.I.A. deve essere presentata per tutti gli interventi edilizi precedentemente sottoposti a D.I.A., fatta eccezione per due tipi di interventi:

1) le opere previste all’interno dei PUA (qualora lo strumento urbanistico individui in modo specifico i seguenti elementi: allineamenti planimetrici degli edifici; altezza degli edifici; edificabilità massima ammessa; sagoma planoaltimetrica degli edifici e tipologia delle coperture; tipologie degli edifici; n. dei piani previsti; caratteristiche architettoniche e di finitura degli edifici);

2) le opere di urbanizzazione inerenti strumenti urbanistici attuativi  (qualora il progetto delle stesse sia esecutivo, così come definito dal comma 5 dell’art. 93 del D.L.vo 12/04/2006).

Per questi due ultimi interventi è necessario continuare a  presentare la D.I.A. L’introduzione della S.C.I.A. non modifica la restante disciplina dei titoli abilitativi.

 

La S.C.I.A. dovrà essere corredata, oltre che dall’apposita modulistica, dagli elaborati grafici, dal versamento dei diritti di segreteria e dall’eventuale calcolo e ricevuta di versamento del contributo di costruzione.

 

Per gli interventi relativi ad attività classificate, cioè sottoposte a parere AUSL e ARPA, il S.U.A.P., nei casi di S.C.I.A. non corredata da preparere rilasciato dai suddetti enti, chiederà agli Enti preposti di svolgere le verifiche di competenza nei 30 giorni previsti dalla normativa; pertanto, sarà necessario versare, oltre ai diritti di segreteria, anche i diritti sanitari per l’esame del progetto.

 

Si ricorda infine che non si possono autocertificare i nulla osta e/o le autorizzazioni rilasciati dalle Amministrazioni competenti sui vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; quindi, nel caso in cui l’intervento ricada in area di tutela o il fabbricato sia sottoposto a vincolo ambientale, paesaggistico o culturale, la S.C.I.A. deve essere corredata dal nulla osta dell’Amministrazione competente.

 

Per quel che riguarda le attività soggette a parere VV.F., è necessario acquisire il prescritto parere di conformità antincendio, così come indicato dal D.P.R. 151/11; nei casi previsti, pertanto,  la S.C.I.A. deve essere corredata dal suddetto parere.

 

Le attività oggetto della S.C.I.A. potranno essere iniziate dalla data di presentazione e di protocollazione della stessa. L’Amministrazione competente ha 30 giorni di tempo per svolgere le verifiche sulla documentazione presentata. Sono fatte salve in ogni caso tutte le procedure di vigilanza dell’attività edilizia e repressione dell’abusivismo disposte dalla vigente normativa statale e regionale

 

La mancanza di un documento fondamentale o di un nullaosta o autorizzazione non autocertificabile  determina la improcedibilità della S.C.I.A., che verrà pertanto rigettata e l’intervento edilizio, se iniziato, risulterà essere effettuato senza titolo abilitativo.